In adempimento all’art. 37 del Testo Integrato Qualità Vendita (TIQV), Allegato A alla Delibera 413/2016/R/COM dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (e s.m.i.), si comunicano i livelli specifici e generali di qualità del servizio di vendita gas naturale ed energia elettrica per l’anno 2024, nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tali livelli:
Livelli qualità servizio vendita
Con riferimento ai livelli specifici di qualità, l’indennizzo non viene corrisposto:
- se i reclami scritti hanno per oggetto interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’articolo 53, comma 53.6 del TIQE;
- se al cliente finale, nel corso del medesimo anno solare, è già stato corrisposto un indennizzo per il mancato rispetto dello stesso livello specifico nel medesimo anno solare;
- se il reclamo presentato dal cliente finale non contiene le informazioni minime necessarie (nome e cognome; indirizzo fornitura; indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o indirizzo telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo scritto; codice POD o codice PDR; breve descrizione dei fatti contestati).
L’indennizzo automatico viene corrisposto nella prima fattura utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare, a favore del cliente, un credito che sarà o detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento dello stesso o corrisposto mediante rimessa diretta.
Sempre in adempimento all’art. 37 del Testo Integrato Qualità Vendita (TIQV), Allegato A alla Delibera 413/2016/R/COM dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (e s.m.i.), si comunicano i dati seguenti relativi al grado di rispetto degli standard relativi all’anno 2023: