Qualità commerciale

Adempimenti delibera 413/2016/R/COM e s.m.i. qualità vendita gas ed energia elettrica

In adempimento all’art. 37 del Testo Integrato Qualità Vendita (TIQV), Allegato A alla Delibera 413/2016/R/COM dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (e s.m.i.), si comunicano i livelli specifici e generali di qualità del servizio di vendita gas naturale ed energia elettrica per l’anno 2023, nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tali livelli:

Livelli qualità servizio vendita

Con riferimento ai livelli specifici di qualità, l’indennizzo non viene corrisposto:

  • se i reclami scritti hanno per oggetto interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’articolo 53, comma 53.6 del TIQE;
  • se al cliente finale, nel corso del medesimo anno solare, è già stato corrisposto un indennizzo per il mancato rispetto dello stesso livello specifico nel medesimo anno solare;
  • se il reclamo presentato dal cliente finale non contiene le informazioni minime necessarie (nome e cognome; indirizzo fornitura; indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o indirizzo telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo scritto).
     

L’indennizzo automatico viene corrisposto nella prima fattura utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare, a favore del cliente, un credito che sarà o detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento dello stesso o corrisposto mediante rimessa diretta.

Sempre in adempimento all’art. 37 del Testo Integrato Qualità Vendita (TIQV), Allegato A alla Delibera 413/2016/R/COM dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (e s.m.i.), si comunicano i dati seguenti relativi al grado di rispetto degli standard relativi all’anno 2022: